Statuto
ASSOCIAZIONE DEI GENITORI DEGLI ALLIEVI
DELLA SCUOLA EUROPEA DI VARESE
L’Associazione dei Genitori riveste un ruolo importante nei vari comitati e nei gruppi di lavoro della Scuola. I punti di vista e i suggerimenti dei genitori, pertinenti all’organizzazione scolastica, sono portati avanti attraverso i rappresentanti eletti dei genitori nei Consigli d’Amministrazione e nei Comitati d’Educazione della scuola. Sono anche rappresentati al Consiglio Superiore delle Scuole Europee e ai Comitati Consultivi.
STATUTO
TITOLO I
(denominazione e finalità)
Art. 1
(Denominazione e sede)
L’Associazione denominata “Associazione dei genitori degli allievi della Scuola Europea di Varese” ha sede legale presso la Scuola Europea di Varese (Via Montello 118, 21100 Varese) (in seguito denominata S.E.V.) e sede amministrativa presso il Centro Comune di Ricerca – sito di Ispra (via Enrico Fermi, 2749 Ispra 21027 (VA))
Art. 2
(Finalità)
L’Associazione persegue le seguenti finalità:
1. rappresentare gli interessi educativi e familiari degli alunni della S.E.V. ;
2. farsi interprete presso il corpo docente della S.E.V. di aspettative e proposte dei genitori in merito all’organizzazione scolastica ;
3. partecipare, attraverso un’attività di controllo e vigilanza, anche di concerto con le autorità scolastiche della S.E.V., alla valutazione delle attività parascolastiche e attività di volontariato presso la scuola, al fine di garantire che le attività predette risultino costantemente finalizzate al benessere ed alla crescita personale e culturale degli allievi della Scuola.
4. coadiuvare i genitori nella risoluzione dei problemi derivanti dalla vita scolastica ;
TITOLO II
(componenti dell’ Associazione)
Art. 3
(Qualità dei soci)
L’“Associazione dei genitori degli allievi della Scuola Europea di Varese” comprende due categorie di soci: i soci ordinari e i soci sostenitori.
La partecipazione alle attività organizzate, dirette o controllate dall’Associazione è riservata ai soli soci.
Art. 4
(Soci)
Sono soci ordinari dell’Associazione i genitori (o coloro che ne fanno le veci) degli alunni della S.E.V. che ne facciano richiesta. I soci ordinari genitori (o coloro che ne fanno le veci) di allievi studenti iscritti nella scuola europea di Varese godono dell’elettorato attivo e passivo. Sono soci sostenitori i genitori di ex studenti o persone desiderose di partecipare ad attività di volontariato a favore della S.E.V. . I soci sostenitori non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall’Associazione.
Art. 5
(Ammissione dei soci)
La richiesta di ammissione come socio ordinario è presentata in forma scritta e viene automaticamente accolta previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 4. Per i soci sostenitori l’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo per l’anno scolastico in corso. Il Consiglio Direttivo, su richiesta dell’aspirante socio, fornisce la modulistica per la domanda d’iscrizione.
Art. 6
(Quote associative)
L’iscrizione si perfeziona con il versamento della quota associativa. Si mantiene la qualifica di socio versando ogni anno la quota associativa determinata dall’Assemblea. La quota associativa non può essere ceduta.
Art. 7
(Cessazione dalla qualità di socio)
La qualità di socio si perde per:
– dimissioni presentate in forma scritta;
– decadenza in caso di mancato versamento della quota associativa entro il termine dell’anno amministrativo di cui all’art.9;
– esclusione deliberata a maggioranza assoluta dal Consiglio Direttivo quando il comportamento del socio sia incompatibile con gli scopi perseguiti dall’Associazione. Il provvedimento di esclusione, comunicato all’interessato con raccomandata, è appellabile mediante ricorso al collegio dei Probiviri entro 10 giorni dal ricevimento.
TITOLO III
(Organi e amministrazione dell’associazione)
Art. 8
(Organi dell’associazione)
Sono organi dell’associazione :
– l’Assemblea Generale dei soci
– il Consiglio Direttivo
– il Presidente del Consiglio direttivo
– i Revisori dei conti
– il Collegio dei Probiviri
Art. 9
(Anno amministrativo)
L’Anno amministrativo dell’Associazione inizia il 1° Luglio e finisce il 30 Giugno dell’anno successivo.
TITOLO IV
(Assemblea Generale)
Art. 10
(Assemblea dei soci)
L’assemblea generale è sovrana ed è formata da tutti i soci. Per decisione del consiglio direttivo l’assemblea può essere aperta al pubblico purché sia garantito il suo regolare svolgimento ed il pubblico non interferisca nei lavori.
Art. 11
(Convocazione)
L’assemblea dei soci è convocata dal presidente del consiglio direttivo in seduta ordinaria una volta all’anno nei 4 mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale. L’assemblea è convocata dal presidente del consiglio direttivo in seduta straordinaria quando lo richiedano almeno 1/3 dei componenti del consiglio direttivo o 1/5 dei soci ordinari. Le assemblee sono convocate mediante avviso scritto da recapitarsi ai soci, anche per posta elettronica, almeno 15 giorni prima della data fissata. L’avviso deve contenere l’ordine del giorno e l’indicazione del luogo e dell’ora d’adunanza sia in prima sia in seconda convocazione. L’intervallo tra l’assemblea in prima convocazione e l’assemblea in seconda convocazione non può essere inferiore ai 30 minuti.
Art. 12
(Validità dell’assemblea)
Ogni socio può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di 3 (tre) deleghe.
L’assemblea in prima convocazione è valida quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei soci ordinari. L’assemblea in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci ordinari presenti.
Art. 13
(Compiti dell’assemblea)
L’assemblea :
1. esamina la relazione annuale del presidente dell’“Associazione dei genitori degli allievi della Scuola europea di Varese” sull’attività dell’Associazione e si esprime con deliberazione;
2. riceve il resoconto contabile (stato patrimoniale, conto economico) ed il preventivo nonché il rapporto dei revisori dei conti e delibera in merito;
3. approva il regolamento elettorale per l’elezione degli organi statutari;
4. modifica lo statuto;
5. delibera lo scioglimento dell’associazione;
6. determina, su proposta del consiglio direttivo, l’ammontare della quota associativa.
Art. 14
(Validità delle votazioni)
L’assemblea delibera solo su quanto espressamente indicato nell’ordine del giorno. Su altri argomenti, proposti ed accettati dall’assemblea, è possibile la discussione e l’espressione di pareri solo a titolo orientativo. È vincolante la mozione accettata di indire un’assemblea straordinaria su un particolare argomento. Le delibere richiedono il voto favorevole della maggioranza dei votanti; in caso di parità di voti, l’argomento all’ordine del giorno non è approvato. Ogni modifica del presente statuto deve raccogliere i voti favorevoli dei 3/4 dei partecipanti.
TITOLO V
(Organi Statutari dell’Associazione)
Art. 15
(Elezione)
Gli organi statutari vengono eletti al di fuori dell’Assemblea dai soci ordinari con voto segreto. Le operazioni di voto possono svolgersi attraverso la procedura di voto inviato per posta, o in alternativa attraverso una specifica procedura denominata come “voto elettronico“. La decisione in merito a quale delle due predette procedure deve essere applicata in sede di elezione degli organi statutari e conformemente alle modalità di cui all’Artt. 6, 8 e 9 del Regolamento Elettorale dell’AGSEV, compete al Consiglio Direttivo dell’Associazione, che prende detta decisione con maggioranza semplice dei presenti aventi diritto al voto, nel corso di una delle proprie riunioni da tenersi almeno 30 giorni prima della data fissata per l’inizio delle operazioni di voto. In caso di voto per posta, le operazioni di voto hanno inizio almeno 15 giorni prima della data dell’assemblea generale, e terminano dopo la presentazione dei candidati, durante la suddetta assemblea, dove gli ultimi voti potranno essere depositati.
Il Consiglio Direttivo uscente fornisce la modulistica necessaria per l’esercizio di voto. L’ufficio elettorale è responsabile per lo spoglio ed il conteggio dei voti. Lo spoglio avviene pubblicamente alla fine della votazione durante l’Assemblea. In caso di voto elettronico, l’Ufficio elettorale fissa la data e l’ora di inizio delle operazioni di voto. Il termine delle operazioni di voto coincide con la data e l’ora fissati per l’inizio dell’Assemblea generale in prima convocazione. Le predette operazioni di voto devono in ogni caso restare aperte per una durata di almeno 15 giorni di calendario prima della data dell’Assemblea generale fissata per la comunicazione dei risultati del voto.
Il Consiglio Direttivo uscente fornisce il supporto necessario
per l’implementazione delle operazioni di voto. L’Ufficio elettorale è responsabile per il conteggio dei voti. I risultati sono comunicati dall’Ufficio elettorale alla Presidenza del Consiglio Direttivo. I risultati sono resi noti, sia in caso di voto per posta, che di voto elettronico, alla fine dell’Assemblea generale, attraverso lettura degli stessi da parte del Presidente uscente o del Presidente pro tempore del Consiglio Direttivo.
TITOLO VI
(Consiglio Direttivo)
Art. 16
(Composizione)
Il consiglio direttivo è eletto dai soci secondo le modalità dell’art. 15.
Il consiglio direttivo è composto da :
– Due membri per ogni sezione linguistica (EN, IT, FB, NB, DE), di cui entrambi di lingua madre 1 (L1) della sezione. Se non si presentassero abbastanza candidati con figli con L1 della sezione, sarà eletto il primo candidato della sezione per numero di voti indipendentemente dalla lingua madre. Per determinare in quale sezione linguistica il singolo socio possa candidarsi, si terrà conto della sezione linguistica alla quale appartiene il figlio allievo.
– Cinque membri SWALS, in rappresentanza degli studenti con lingua madre diversa dalle sezioni linguistiche frequentate di lingue diverse (sempre riferito alla L1 dei figli) se disponibili.
– Cinque membri senza vincoli di appartenenza che hanno ottenuto il maggior numero di voti tra tutti i non eletti.
In caso di dimissioni, impedimento, decadenza di un membro, il primo candidato non-eletto nelle votazioni nella stessa sezione linguistica lo sostituisce; se non è possibile per mancanza di candidati della stessa sezione linguistica o per totale mancanza di candidati, il consiglio direttivo provvederà a surroga mediante cooptazione ; il consigliere surrogato, che dovrà essere approvato dal Consiglio, permane in carica fino alla successiva assemblea ordinaria. Nel caso in cui entro un mese dall’insediamento del nuovo consiglio non verrà trovato il candidato secondo le indicazioni precedenti verrà eletto il primo dei candidati non eletti di qualsiasi sezione linguistica. Esso permane in carica fino alla successiva Assemblea ordinaria e farà parte dei membri “senza vincoli di appartenenza”.
Ogni consigliere sarà responsabile o co-responsabile di almeno un progetto/tema di discussione valido per l’anno scolastico in corso, in generale nell’ambito delle attività dell’Associazione Genitori e della Scuola Europea di Varese, oltre che della sua sezione di appartenenza. Se un consigliere per ragioni personali non giustificate non si presenta per più di 3 riunioni di consiglio consecutive, il Presidente inizierà una procedura di richiesta di spiegazioni che potrà portare anche alla decadenza dall’incarico (nel qual caso si procederà alla sua sostituzione secondo le indicazioni del paragrafo precedente). Il socio nominato delegato di lingua e/o delegato di classe della S.E.V. partecipa di diritto alle sedute del consiglio direttivo senza diritto di voto.
Art.17
(Compiti)
Il consiglio direttivo regge e amministra l’Associazione, persegue l’oggetto sociale tenendo conto dei deliberati dell’assemblea generale. Il consiglio direttivo ed i delegati di lingua designa tra i propri membri i rappresentanti dell’Associazione(effettivi e supplenti) presso il consiglio d’amministrazione della S.E.V., presso il consiglio superiore delle scuole europee e presso tutte le altre istituzioni scolastiche.
Art.18
(Convocazioni e Delibere)
Il consiglio direttivo è convocato, in prima ed in seconda convocazione, dal presidente:
1. almeno ogni tre mesi;
2. ogni volta lo ritenga opportuno;
3. quando 1/3 dei membri del consiglio lo richieda con domanda scritta, corredata da proposta di ordine del giorno.
Il Consiglio delibera validamente in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno dei membri ed in seconda convocazione, quando siano presenti almeno 3 membri in carica. Le delibere sono prese a maggioranza semplice; in caso di parità è decisivo il voto del Presidente. In caso di necessità, il Consiglio può deliberar
e mediante la procedura di Consultazione Scritta. Qualsiasi consigliere può inviare una proposta da deliberare al Presidente. Quest’ultimo, a meno che non riscontri vizi di natura formale nella proposta presentata, entro due giorni inizierà formalmente la procedura di Consultazione Scritta inoltrando una email a tutti i membri del Consigli Direttivo. La proposta si potrà considerare approvata qualora ottenga il consenso scritto della maggioranza dei membri del Consiglio. Per la determinazione della maggioranza è valido l’istituto del silenzio assenso. Se un consigliere non risponde negativamente alla proposta entro 72 ore dall’invio il voto si considera favorevole. Le delibere con procedura di consultazione scritta sono prese a maggioranza semplice; in caso di parità è decisivo il voto del Presidente.
Art. 19
(Rappresentanza)
Il consiglio direttivo è rappresentato, ai sensi di legge, dal presidente. Il vicepresidente “interno” sostituisce il presidente in tutti i suoi compiti, in caso di assenza, impedimento, o quando è dallo stesso delegato. Il vicepresidente “esterno” rappresenta l’Associazione presso le altre associazioni dei genitori degli allievi della scuola europea e gli organi statutari di Bruxelles.
Art.20
(Durata)
I membri del consiglio direttivo permangono in carica due anni e sono rieleggibili. Ogni anno viene rinnovato il mandato della metà dei membri del consiglio direttivo. Qualora scada congiuntamente il mandato di due membri della stessa sezione linguistica, la scadenza del mandato del consigliere con più anzianità di consiglio tra gli stessi, è posticipata di un anno.
Art.21
(Adempimenti)
Entro 15 giorni dall’elezione del nuovo consiglio, il presidente uscente convoca la prima riunione del consiglio direttivo per procedere all’elezione del presidente. Il presidente entro 15 giorni dalla propria elezione convoca il consiglio per eleggere il vicepresidente “interno”, il vicepresidente “esterno”, il segretario generale e il tesoriere. Tutti gli altri incarichi necessari al funzionamento dell’associazione possono essere assegnati anche in successive riunioni.
TITOLO VII
(Amministrazione dell’Associazione)
Art.22
(Gestione economica e Residui Attivi)
La gestione dei conti dell’Associazione avviene in conformità alle leggi e secondo i criteri di corretta e trasparente amministrazione. Tutti i soci dell’Associazione riceveranno il resoconto contabile dell’anno trascorso e il preventivo dell’anno seguente prima dell’assemblea per la loro discussione ed approvazione; il consiglio direttivo presenta all’assemblea riunita in seduta ordinaria il resoconto contabile dell’anno trascorso ed il preventivo per l’anno seguente . Gli utili di gestione sono destinati al perseguimento dei fini dell’ associazione.
L’Associazione non ha scopi di lucro; gli eventuali proventi dell’attività associativa devono essere reinvestiti in attività previste all’Art.2. Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, nemmeno in modo indiretto, fondi, riserve o capitale, salvo che ciò sia imposto dalla legge. L’Associazione inoltre garantirà la democraticità della struttura, nonché l’elettività e gratuità delle cariche e delle prestazioni fornite dagli associati. L’attività istituzionale ed il regolare funzionamento delle strutture dovrà essere garantito dalle prestazioni volontarie e gratuite degli aderenti all’Associazione; nel caso la complessità, l’entità nonché la specificità dell’attività richiesta non possa essere assolta dai propri aderenti, sarà possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo. La contabilità e i documenti amministrativi dell’Associazione sono sottoposti all’esame dei revisori dei conti.
Art.23
(Revisori dei Conti)
I soci eleggono ogni anno tre revisori dei conti, dei quali almeno uno, ove possibile, con competenza o esperienza contabile-amministrativa. L’incarico di revisore dei conti è incompatibile con l’appartenenza al consiglio direttivo. I revisori dei conti sono rieleggibili. I revisori dei conti hanno libero accesso ai libri e alle scritture contabili ed a tutti i documenti giustificativi delle spese sostenute dall’associazione; redigono un rapporto sulla situazione economico- contabile che hanno esaminato.
Il rapporto dei revisori dei conti è inviato al consiglio direttivo che lo sottopone all’assemblea riunita in seduta ordinaria.
TITOLO VIII
(Organi di Garanzia)
Art. 24
(Collegio dei probiviri)
Il collegio dei probiviri è composto da tre membri eletti ogni due anni dai soci ordinari con il compito di giudicare inappellabilmente, senza formalità di procedura, sulle controversie che sorgano tra i soci e tra questi e l’associazione. Indicativamente il collegio comunicherà le sue decisioni alle parti coinvolte entro il termine di circa trenta giorni e comunicherà, se appropriato, tali decisioni nella successiva assemblea dei soci. La carica di componente del collegio dei probiviri è incompatibile con l’assunzione di altre cariche sociali. I probiviri sono rieleggibili.
TITOLO IX
(Consultazioni)
Art. 25
(Delegati di lingua e di classe)
L’”Associazione dei genitori degli alunni della Scuola Europea di Varese”, perseguendo il proprio oggetto sociale, promuove e realizza incontri periodici di collaborazione e confronto con i delegati di lingua e/o di classe, della S .E.V..
TITOLO X
(Patrimonio e scioglimento)
Art. 26
(Patrimonio)
Le entrate dell’Associazione sono costituite :
1. dalle quote associative annuali versate dai soci ;
2. da sovvenzioni, elargizioni, donazioni e lasciti a suo favore ;
3. da quote integrative per la partecipazione alle attività organizzate dall’Associazione ;
4. da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.
All’Associazione è vietato distribuire ai soci, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione.
Art. 27
(Scioglimento dell’Associazione)
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea dei soci convocata su proposta del consiglio direttivo o di almeno 1/4 dei soci ordinari. Per lo scioglimento dell’Associazione è necessario l’assenso della maggioranza assoluta dei soci. L’attivo esistente al momento dello scioglimento sarà devoluto, secondo la delibera dell’assemblea che decide lo scioglimento ad altra Associazione con finalità analoghe o alla S.E.V..
Il presente statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente statuto dell’Associazione e ogni altra norma regolamentare dell’Associazione in contrasto con esso.
Il presente statuto è stato approvato dall’Associazione nell’Assemblea del 20 Novembre 2014.